Art. 10. Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito L'Amministrazione, con decreto del direttore amministrativo, accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 8 e 9 e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria finale sara' pubblicata mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e mediante diffusione sul sito Web dell'Ateneo, ove restera' esposta per venti giorni. Dalla pubblicazione all'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane valida per trentasei mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.