Art. 10.

    Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito


   L'Amministrazione,   con  decreto  del  direttore  amministrativo,
accertata  la  regolarita' della procedura, approva gli atti, formula
la  graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai
precedenti articoli 8 e 9 e dichiara i vincitori del concorso.
   La   graduatoria   finale  sara'  pubblicata  mediante  affissione
all'Albo  Ufficiale  dell'Ateneo  e  mediante diffusione sul sito Web
dell'Ateneo,   ove   restera'   esposta   per   venti  giorni.  Dalla
pubblicazione  all'Albo  Ufficiale  decorrono i termini per eventuali
impugnative.
   La  graduatoria  di  merito rimane valida per trentasei mesi dalla
data della sopracitata pubblicazione.