Art. 16.

                       Restituzione dei titoli


   I  candidati  sono  tenuti  a  ritirare  i titoli presentati entro
sessanta  giorni  dalla  data  del decreto di approvazione degli atti
della  procedura  concorsuale,  salvo  eventuale contenzioso in atto;
trascorso tale termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.