Art. 8.

                            Prove d'esame


   Le  prove  concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una  prova  orale,  secondo  le  modalita'  di seguito indicate e nel
rispetto  di  quanto  previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994.
   La  prova  scritta  vertera' su temi di carattere teorico relativi
alla    linguistica,    alla    linguistica    acquisizionale,   alla
psicolinguistica e alla glottodidattica.
   La  durata  nonche'  la  tipologia  della  prova  scritta  saranno
stabilite dalla commissione esaminatrice.
   Durante  lo  svolgimento  della  suddetta  prova  i  candidati non
potranno  utilizzare  carta  da  scrivere  diversa  da quella fornita
dall'amministrazione  che bandisce il concorso, appunti, manoscritti,
libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie,  ne'  apparecchiature
elettroniche   o  strumenti  informatici  e  telefoni  cellulari.  E'
consentito l'uso del dizionario di italiano.
   Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato  nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un
massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
   La  prova  orale  consistera'  nella  esposizione di una unita' di
insegnamento/apprendimento  finalizzata  allo  sviluppo  di  abilita'
linguistiche e comunicative.
   Nella  predetta prova orale sara' altresi' accertata la conoscenza
della  lingua  straniera  scelta  dal  candidato  tra  l'inglese,  il
francese, il tedesco o lo spagnolo.
   La  prova  orale  si  intendera'  superata  se  il candidato avra'
riportato  la  votazione  di  almeno  21  punti  su  un massimo di 30
disponibili per la valutazione della prova stessa.
   Dei  risultati  della  prova  orale  sara'  data comunicazione, al
termine  di  ogni  seduta di esame, mediante affissione nella sede di
esame a cura della commissione esaminatrice dell'elenco dei candidati
con la votazione da ciascuno riportata a tale prova.
   I  risultati  finali  del  concorso  saranno  pubblicati  sul sito
internet di Ateneo e all'Albo ufficiale dell'Universita'.
   L'assenza  del  candidato  dalla  prova  scritta  e/o  orale sara'
considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
   La votazione complessiva, determinata dalla somma dei titoli e dei
voti  conseguiti  nelle  prove  concorsuali, e' pari ad un massimo di
punti 100, cosi' ripartiti:
    massimo punti 40 per la valutazione dei titoli;
    massimo punti 30 per la prova scritta;
    massimo punti 30 per la prova orale.