Art. 8. Prove d'esame Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La prova scritta vertera' su temi di carattere teorico relativi alla linguistica, alla linguistica acquisizionale, alla psicolinguistica e alla glottodidattica. La durata nonche' la tipologia della prova scritta saranno stabilite dalla commissione esaminatrice. Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere diversa da quella fornita dall'amministrazione che bandisce il concorso, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari. E' consentito l'uso del dizionario di italiano. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa. La prova orale consistera' nella esposizione di una unita' di insegnamento/apprendimento finalizzata allo sviluppo di abilita' linguistiche e comunicative. Nella predetta prova orale sara' altresi' accertata la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa. Dei risultati della prova orale sara' data comunicazione, al termine di ogni seduta di esame, mediante affissione nella sede di esame a cura della commissione esaminatrice dell'elenco dei candidati con la votazione da ciascuno riportata a tale prova. I risultati finali del concorso saranno pubblicati sul sito internet di Ateneo e all'Albo ufficiale dell'Universita'. L'assenza del candidato dalla prova scritta e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa. La votazione complessiva, determinata dalla somma dei titoli e dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, e' pari ad un massimo di punti 100, cosi' ripartiti: massimo punti 40 per la valutazione dei titoli; massimo punti 30 per la prova scritta; massimo punti 30 per la prova orale.