Art. 9. Titoli di preferenza Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla minore eta'. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. I documenti attestanti i titoli di preferenza dovranno essere allegati alla domanda. L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo. La suddetta documentazione dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autentica; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'. Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Si applica altresi' l'art. 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.