Art. 9.

                        Titoli di preferenza


   Hanno  preferenza  a  parita'  di  merito,  in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4.  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7.  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9.  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10.   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16.   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17.  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18.  i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
    19. gli invalidi ed i mutilati civili;
    20.  i  militari  volontari  delle  forze  armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A  parita'  di  merito  e  di titoli, la preferenza e' determinata
dalla minore eta'.
   I  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda  di ammissione. I documenti attestanti i titoli di preferenza
dovranno essere allegati alla domanda.
   L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei  suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
   La  suddetta  documentazione  dovra'  essere  prodotta secondo una
delle seguenti modalita':
    in originale;
    in copia autentica;
    mediante     dichiarazione,     sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione  (ex  art.  46 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica)  e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento di identita'.
   Si  precisa,  a  tal  fine,  che  i certificati medici non possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
   Si   applica  altresi'  l'art.  5,  comma  4-quater,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.