Art. 11. Calendario e modalita' di svolgimento della prova preliminare 1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario: a) martedi' 16 dicembre 2008, ore 09:00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «A» a «C»; b) martedi' 16 dicembre 2008, ore 15:00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «D» a «L»; c) mercoledi' 17 dicembre 2008, ore 09:00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «M» a «P»; d) mercoledi' 17 dicembre 2008, ore 15:00, per i concorrenti il cui cognome inizi con le lettere da «Q» a «Z». 2. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 3. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di: a) idoneo documento di riconoscimento; b) una penna biro ad inchiostro nero. 4. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. 5. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet: www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 6. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, sara': a) disponibile, sul sito internet: www.gdf.it, una mappa dell'itinerario; b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla sede di esame e ritorno. 7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 8. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 9. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei primi: a) 100 posti per la specialita' amministrazione; b) 20 posti per la specialita' commissariato; c) 100 posti per la specialita' telematica; d) 80 posti per la specialita' infrastrutture; e) 40 posti per la specialita' motorizzazione; f) 100 posti per la specialita' sanita'; g) 20 posti per la specialita' veterinaria; h) 40 posti per la specialita' psicologia. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione utile. 11. La sottocommissione assegna, per la prova preliminare, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punteggio compreso tra 18 e 30 consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito di cui all'art. 21, le seguenti maggiorazioni: a) 0,05 per il punteggio di 18; b) 0,10 per il punteggio di 19; c) 0,15 per il punteggio di 20; d) 0,20 per il punteggio di 21; e) 0,25 per il punteggio di 22; f) 0,30 per il punteggio di 23; g) 0,35 per il punteggio di 24; h) 0,40 per il punteggio di 25; i) 0,45 per il punteggio di 26; l) 0,50 per il punteggio di 27; m) 0,55 per il punteggio di 28; n) 0,60 per il punteggio di 29; o) 0,65 per il punteggio di 30. 12. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova scritta, entro il 9 gennaio 2009, devono considerarsi esclusi dal concorso. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.