Art. 13.

           Prescrizioni da osservare per la prova scritta


   1.  Alla  sottocommissione  indicata dall'art. 7, comma 1, lettera
a),  e  ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di
cui  agli  articoli  11,  12,  13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.