Art. 14.

                    Revisione della prova scritta


   1.   La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso art. 7.
   2.  La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
   3.  Il  punto  di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
   4.  Conseguono  l'idoneita'  i  candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
   5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  nella prova scritta
ricevono  comunicazione  del  voto  conseguito  e, nel contempo, sono
convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo art. 15.
   6.   Gli   aspiranti   che   non   ricevono  la  convocazione  per
l'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita' psico-fisica entro
il  10  marzo  2009  debbono  considerarsi  non idonei ed esclusi dal
concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.