Art. 15.

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione  indicata  all'art.  7,  comma 1, lettera b),
mediante   visita   medica   preliminare,   comprensiva  degli  esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   3.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente,  comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica  di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art.
16,  commi  6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non  idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente sono
ritenute nulle.
   4.  La  visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno  successivo  alla  comunicazione  di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
   5.  Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno  dato  luogo  al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
   6.  I  candidati,  che  conseguono  l'idoneita' fisica alla visita
medica  preliminare  ovvero  alla  visita  medica  di revisione, sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
   7. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
   8.   Il   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   9.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.