Art. 17. Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi. 5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.