Art. 17.

              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


   1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici    sono   sottoposti   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il  possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il ruolo
ambito.
   3. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   4.   Prima   dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati,  la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma  1,  lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi
per la valutazione degli stessi.
   5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono
ammessi  a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
   6.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.