Art. 18.

         Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera


   1.  La  prova  orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art.  7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso  art.  7,  ha  una  durata  massima  di  45 minuti per ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
3.
   2.  I  programmi  relativi  alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
   3.  La  sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta.
   4.  Il  punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi.
   5.  Conseguono  l'idoneita' i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto.
   6.  Coloro  che  riportano una votazione inferiore a diciotto sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   8.  Il  candidato,  che  ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione  ed  abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e'
sottoposto  alla  prova  facoltativa  di una lingua straniera, con le
modalita' indicate in allegato 5.
   9.  Il  giudizio  sulla  prova di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita'
indicate al comma 4.
   10.  La  sottocommissione  assegna,  per  la prova facoltativa, un
punto  di  merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso   tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio  della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
    b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
    c) 0,75 per i voti superiori a 26.
   11.  Al  termine  di  ogni  seduta, la competente sottocommissione
compila  l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da  ciascuno  riportato  nella  prova  orale ed, eventualmente, nella
prova  facoltativa.  Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro  della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo giorno,
all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
   12.  Prima  dell'effettuazione  della  prova  orale  e della prova
facoltativa  di  lingua,  la  competente  sottocommissione  fissa  in
apposito  atto  i  criteri  cui  attenersi  per  la valutazione delle
stesse.