Art. 19.

         Mancata presentazione e differimento del candidato


   1.    Il    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta per:
    a)  sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica,  l'accertamento  dell'idoneita' attitudinale e la prova
orale,  previste  dagli  articoli  11,  15,  17, e 18, e' considerato
rinunciatario  e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi  tecnici  di  espletamento  delle  succitate  fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere
a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare   la   convocazione   dei  candidati,  nel  rispetto  del
calendario  di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro  di  Reclutamento  della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione  AA.UU.,  via  della  Batteria  di  Porta Furba, n. 34, 00181
Roma/Appio,  deve  essere  anticipata, via fax, al numero 06/24290622
oppure al numero 06/24290676;
    b)   sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  12,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
   2.    Il    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenti  per  la visita medica di incorporamento, prevista dall'art.
22,  e'  considerato  rinunciatario  e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali  ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di forza
maggiore,  comunicati  via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303,  sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del  Comandante  dell'Accademia,  che,  sentito  il  presidente della
sottocommissione   per  la  visita  medica  di  incorporamento,  puo'
differire  la  presentazione  del  candidato,  purche' il ritardo sia
contenuto  improrogabilmente  entro  l'ottavo  giorno dall'inizio del
corso.  I  giorni  di  assenza  maturati sono computati ai fini della
proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.  Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i
Reparti di cui all'art. 4, comma 5.