Art. 21.

                     Graduatoria unica di merito


   1.   La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno
conseguito  il  giudizio  di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di
cui all'art. 1, comma 2, ad esclusione delle lettere f) e h).
   3.  La  graduatoria  e'  formata sommando il punteggio complessivo
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  ed i voti ottenuti nella
prova  scritta  e  orale,  maggiorato,  eventualmente,  dei  punteggi
riportati nella prova preliminare e nella prova facoltativa di lingua
straniera.
   4.  A  parita'  di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver
prestato  senza  demerito servizio quale ufficiale di complemento del
Corpo  della  Guardia  di finanza, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69.  In caso di ulteriore
parita',  sono  osservate le norme di cui all'art. 38, comma 6, della
legge  24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di
cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
   5.  La  graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.