Art. 21. Graduatoria unica di merito 1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, ad esclusione delle lettere f) e h). 3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti ottenuti nella prova scritta e orale, maggiorato, eventualmente, dei punteggi riportati nella prova preliminare e nella prova facoltativa di lingua straniera. 4. A parita' di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In caso di ulteriore parita', sono osservate le norme di cui all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.