Art. 22.

 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione


   1.  Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al
corso  di  formazione,  in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che,  secondo  l'ordine  della  graduatoria di cui all'art. 21, siano
compresi   nel  limite  dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascuna
specialita'  e  che  abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla
visita  medica  di  incorporamento  alla quale sono sottoposti, prima
della    firma    dell'atto   di   arruolamento,   da   parte   della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
   2.    Prima    della   visita   medica   di   incorporamento,   la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
   3.  I  candidati  non  idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
   4.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   5.  Entro  un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata
del  corso  di  formazione, decorrente dalla data di inizio del corso
stesso,  il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare
vincitori  del  concorso  altri  candidati  idonei  nell'ordine della
graduatoria,  per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i
candidati   precedentemente   dichiarati   vincitori   in  base  alle
disposizioni vigenti.
   6.  Gli  ufficiali  allievi,  ammessi  a  frequentare  il corso di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica  di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione  con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un  periodo  di  sette  anni  a  decorrere dalla data di inizio dello
stesso.
   7.  I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
    a)  se  provenienti  da  personale  in  servizio, rientrano nella
categoria  di  provenienza.  Il periodo di durata del corso sara', in
tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
    b) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo.