Art. 23.

Spese  di  partecipazione  al  concorso  e  concessione della licenza
                       straordinaria per esami


   1.  Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
   2.  Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma   2,   ad  eccezione  della  lettera  g)  e  h),  ai  candidati
appartenenti  al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari,  per  i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria  per  esami,  fino  alla concorrenza di giorni 30, puo'
essere  concessa  per  la preparazione agli esami orali solo a coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta.
   3.  Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.