Art. 3. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช Serie Speciale. 2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza. 3. Per i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza. 4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio. 5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2) e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito internet: www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 8. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza. 9. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate. 10. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.