Art. 3.

                      Domanda di partecipazione


   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช Serie Speciale.
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
   3.  Per  i  militari  alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare  la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui al
comma 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
   4.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 -
00181 Roma/Appio.
   5.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2)
e  disponibile  presso  tutti  i  Reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet: www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
   6.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
   8.  Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte   dall'art.   4,   sono   restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio   di   cinque   giorni   dal  momento  della  restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   9.   Le   domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   10.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante  Interregionale  della Guardia di
finanza  dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione
ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli Istituti di Istruzione della
Guardia  di  finanza,  qualora  l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  30  giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.