Art. 4.

                 Elementi da indicare nella domanda


   1. Il candidato deve indicare nella domanda:
    a) la specialita' per la quale intende concorrere (una sola);
    b)  cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il grado rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza);
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d)  lo  stato  civile  e  il  numero  dei figli, eventualmente, a
carico;
    e)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
    f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
    g)  il  possesso  del  diploma  di  laurea  ovvero  della  laurea
specialistica   o  della  laurea  magistrale  o  titolo  equipollente
(indicare  il  titolo di studio prescritto per la partecipazione alla
specialita'  cui  intende  partecipare),  l'Universita' presso cui e'
stato  conseguito,  con  il  relativo indirizzo, la durata legale del
corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
    h) di essere iscritto, se concorrente per le specialita' sanita',
veterinaria  o  psicologia,  agli  albi  di  cui all'art. 2, comma 2,
lettera b);
    i)  la  posizione  nei riguardi del servizio militare (i militari
del    Corpo   devono   obbligatoriamente   indicare   la   matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
    l)  di  non  essere  stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine  alla  vita  militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
    m)  di  non  essere  stato  dichiarato non idoneo all'avanzamento
ovvero avervi rinunciato, se militare in servizio permanente;
    n)  l'eventuale  possesso  di  uno o piu' titoli di merito di cui
all'art.  20.  A  tal  fine,  e'  possibile produrre, a corredo della
domanda  di  partecipazione  al  concorso,  eventuale  documentazione
probatoria  ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n.  445.  Le  pubblicazioni tecnico-scientifiche
devono necessariamente essere allegate alla domanda di partecipazione
di cui all'art. 3;
    o)  di  non  essere  stato  ammesso a prestare il servizio civile
nazionale  quale  obiettore  di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
    p)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
    q) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
    r)  il  recapito  presso  il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
    s)  l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.
6, comma 2;
    t)  di  essere  disposto,  al  termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
   2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo'
richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alla  prova facoltativa di
conoscenza  di  una  lingua  straniera scelta tra: francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
   3.  I  candidati,  inoltre,  devono  dichiarare, nella domanda, di
essere  a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'art. 11.
   4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
   5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e  nel  modo  piu'  celere  al  Comando  Provinciale della Guardia di
finanza  competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia
di  finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  al Centro di
Reclutamento  della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali  non  assumono  alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti  da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito  o  da cause di forza maggiore. Gli stessi Reparti, inoltre,
non  assumono  alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da  parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine,  essere  tempestivamente  comunicata agli stessi Reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.