Art. 5.

                      Istruttoria della domanda


   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi   al  concorso,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
   2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.