Art. 6. Documentazione 1. Nei confronti dei candidati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale; d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare. 2. I candidati idonei alla prova scritta devono presentare o far pervenire, direttamente ai Reparti indicati al precedente comma, entro dieci giorni dalla data di comunicazione della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art. 21 devono presentare o far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione: a) in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia autentica del certificato attestante: 1) il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 4, comma 1, lettera g); 2) l'iscrizione all'ordine professionale, se concorrente per le specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere f), g) e h); b) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato provvisorio; c) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare; d) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza di cui all'art. 22 in qualita' di ufficiale allievo. 4. Il documento di cui al comma 3, lettera c), deve avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro cinque giorni dal momento della restituzione. 7. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), esclusivamente per i vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmette, entro cinque giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al Centro di Reclutamento. 8. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione devono produrre soltanto la documentazione di cui al comma 3, lettera a).