Art. 6.

                           Documentazione


   1.  Nei  confronti  dei candidati idonei alla prova scritta di cui
all'art.   12,  il  Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza
competente  (ovvero  il  locale  Comando  Regionale  della Guardia di
finanza,   per   i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il  Centro  di
Reclutamento  della  Guardia  di finanza, per i residenti all'estero,
provvedono a richiedere i seguenti atti:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in  servizio  militare  o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva  o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
   2.  I  candidati idonei alla prova scritta devono presentare o far
pervenire,  direttamente  ai  Reparti  indicati  al precedente comma,
entro  dieci  giorni  dalla  data di comunicazione della convocazione
stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i
titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4.
   3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella graduatoria unica di
merito  di  cui  all'art.  21  devono  presentare  o far pervenire ai
Reparti  di  cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso di formazione:
    a)  in  conformita'  all'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, copia autentica del certificato
attestante:
     1)  il  conseguimento  del  titolo  di studio di cui all'art. 4,
comma 1, lettera g);
     2)  l'iscrizione all'ordine professionale, se concorrente per le
specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere f), g) e h);
    b)  se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio;
    c)  copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    d)   domanda  diretta  al  Ministero  della  difesa  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata   e   ufficiale  delle  forze  di
completamento  chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire  l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza di cui all'art. 22 in qualita'
di ufficiale allievo.
   4.  Il  documento  di  cui al comma 3, lettera c), deve avere data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale.
   5.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   6.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro cinque giorni dal momento della restituzione.
   7.  Il  Comando  Provinciale  della  Guardia di finanza competente
(ovvero  il  locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti  in  Valle  d'Aosta),  esclusivamente  per  i vincitori del
concorso,  ricevuti  i suddetti documenti, li trasmette, entro cinque
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di Reclutamento.
   8.  I  candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione
devono produrre soltanto la documentazione di cui al comma 3, lettera
a).