Art. 7.

                      Commissione giudicatrice


   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta  da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di finanza e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta  da  un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non inferiore a
colonnello:
    a)  sottocommissione  per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione  dei  titoli  e  la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
    b)  sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da  un  ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici,
membri;
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  uno  di  grado  superiore a quello dei medici della
precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
    d)    sottocommissione    per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita'  di  ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
    e)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  incorporamento
composta  da  un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
   2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova orale e la
valutazione  dei  titoli,  la  sottocommissione  di  cui  al comma 1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da:
    a)  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  appartenente alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
    b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e
orale.
   3.   Per   l'effettuazione   della  prova  facoltativa  di  lingua
straniera,  la  sottocommissione  di  cui  al comma 1, lettera a), e'
integrata   da   ufficiali   della  Guardia  di  finanza  qualificati
conoscitori della lingua stessa.
   4.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio  e,  se  fanno  parte  delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
   5.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono  avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La  sottocommissione  di  cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi,
altresi',  ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
dell'ausilio di psicologi.
   6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi  di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato dal
Centro di Reclutamento.