Art. 11.
              Assunzione in servizio e periodo di prova
   L'assunzione     sara'    subordinata    all'accertamento    della
disponibilita'  finanziaria sul bilancio dell'Ateneo e secondo quanto
previsto dalle norme vigenti.
   E'  fatta  altresi' salva la possibilita' per l'Amministrazione di
non   procedere   all'assunzione   dei  vincitori  nel  caso  in  cui
l'assunzione  sia  effettuata  dopo  la data del 31 dicembre 2008, in
quanto in contrasto con le disposizioni della legge 6 agosto 2008, n.
133.
   I  candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a stipulare un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
l'Universita'  Ca'  Foscari  Venezia  entro il termine previsto dalla
nota  d'invito.  Decorso tale termine, fatta salva la possibilita' di
una  sua proroga a richiesta dell'interessato in caso di comprovato e
giustificato  impedimento,  non  si  da'  luogo alla stipulazione del
contratto di lavoro.
   Il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche  per  le  cause  di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai Contratti collettivi di
lavoro  del  comparto  Universita'  nel tempo vigenti, dalle norme di
legge  concernenti  i  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in
quanto   compatibili   con   la   natura   ed  i  fini  istituzionali
dell'Universita', nonche' dalle norme comunitarie in materia.
   E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di  preavviso,  l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
   Il  dipendente  assunto  sara'  inquadrato nella categoria C, area
amministrativa.
   Il   trattamento   economico  e'  quello  previsto  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione.
   Il  dipendente  assunto  e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi non rinnovabili o prorogabili.
   Decorsa  la  meta'  del  suddetto  periodo  di prova, nel restante
periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso,  fatti  salvi i casi di sospensione previsti dal Contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   o  dalle  norme  modificative,
integrative  e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della    comunicazione    alla    controparte.   Il   recesso   della
amministrazione deve essere motivato.
   Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
   Per la restante disciplina si rinvia a quanto disposto dal vigente
Contratto collettivo di lavoro.