Art. 10.
                   Approvazione della graduatoria
   1.  La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza,  a  parita' di punti, dei titoli di preferenza previste
dall'art. 9) del presente bando.
   2. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'  immediatamente
efficace   ed   e'  pubblicata  mediante  affissione  all'albo  della
Divisione    Organizzazione    e   Gestione   delle   Risorse   Umane
dell'Universita'  CaFoscari di Venezia - Dorsoduro 3246 - Venezia. Di
tale  pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale  - 4ยช  serie speciale. Dalla data di affissione decorrono i
termini per eventuali impugnative.
   3.  La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori,
rimane  efficace  per  un termine di tre anni dalla data indicata nel
decreto di approvazione della graduatoria.
   4. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.