Art. 10. Approvazione della graduatoria 1. La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, dei titoli di preferenza previste dall'art. 9) del presente bando. 2. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante affissione all'albo della Divisione Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane dell'Universita' CaFoscari di Venezia - Dorsoduro 3246 - Venezia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugnative. 3. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, rimane efficace per un termine di tre anni dalla data indicata nel decreto di approvazione della graduatoria. 4. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.