Art. 11.
              Assunzione in servizio e periodo di prova
   1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
l'Universita'  CaFoscari Venezia entro il termine previsto dalla nota
d'invito.  Decorso  tale  termine, fatta salva la possibilita' di una
sua  proroga  a  richiesta  dell'interessato  in caso di comprovato e
giustificato  impedimento,  non  si  da'  luogo alla stipulazione del
contratto di lavoro.
   2  Ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  fisica al servizio
continuativo   ed  incondizionato  nell'impiego  il  vincitore  sara'
sottoposto  a  visita medica da parte del medico competente di questa
Universita'.
   3.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai Contratti collettivi di
lavoro  del  comparto  Universita'  nel tempo vigenti, dalle norme di
legge  concernenti  i  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in
quanto   compatibili   con   la   natura   ed  i  fini  istituzionali
dell'Universita', nonche' dalle norme comunitarie in materia.
   4.  E'  in  ogni  caso  condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo  di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
   5.  Il  dipendente assunto a tempo indeterminato verra' inquadrato
nella categoria «C» posizione economica "C1" area biblioteche .
   6.  Il  trattamento  economico sara' quello previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione.
   7. Il dipendente assunto e' soggetto ad un periodo di prova pari a
tre mesi, non rinnovabili o prorogabili.
   8.  Decorsa  la  meta' del suddetto periodo di prova, nel restante
periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso,  fatti  salvi i casi di sospensione previsti dal Contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   o  dalle  norme  modificative,
integrative  e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della    comunicazione    alla    controparte.   Il   recesso   della
Amministrazione  deve  essere  motivato.  Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il   dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  e  gli  viene
riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a tutti gli
effetti.
   9.  Per  la  restante disciplina si rinvia all'art. 17 del vigente
Contratto collettivo di lavoro.