Art. 13.
                 Risoluzione del rapporto di lavoro
   1.  La  mancata  assunzione del servizio nel termine stabilito dal
contratto  comporta  l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro,
salvo  comprovati  e  giustificati motivi di impedimento. In tal caso
l'Universita',  valutati  i  motivi,  puo'  prorogare  il termine per
l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio.
   2.  Ogni  altra  causa  di estinzione del rapporto e' regolata dai
Contratti collettivi e dalle disposizioni vigenti.