Art. 13. Risoluzione del rapporto di lavoro 1. La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito dal contratto comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'Universita', valutati i motivi, puo' prorogare il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio. 2. Ogni altra causa di estinzione del rapporto e' regolata dai Contratti collettivi e dalle disposizioni vigenti.