Art. 11. Diritti, doveri e incompatibilita' dei dottorandi 1. Il dottorando puo' svolgere attivita' di ricerca, perfezionamento e formazione presso universita' o istituti di ricerca stranieri per un periodo non superiore a dodici mesi, nell'arco di tutto il corso di dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato o della Scuola. 2. Il dottorando puo' svolgere nell'ambito del corso di dottorato una limitata attivita' didattica, a titolo gratuito, per completare la propria formazione. E' fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 198/2003 sulla possibilita' di svolgere attivita' didattica integrativa retribuita. 3. Fatto salvo il requisito di cui al comma 7 dell'art. 5, l'attivita' lavorativa del dottorando e' ammessa se non interferisce con gli adempimenti previsti dal dottorato. E' comunque esclusa la possibilita' di stipulare contratti di insegnamento con l'Ateneo in corsi ufficiali. 4. L'iscrizione al dottorato e' incompatibile con l'iscrizione ad altri dottorati presso altre universita' o istituti di ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le convenzioni di co-tutela), con l'iscrizione a corsi di Laurea di primo e di secondo livello, master universitari di primo e di secondo livello, scuole di specializzazione. E' fatta salva la facolta' di sospensione eventualmente prevista per i suddetti corsi. 5. Il rilascio della certificazione relativa al conseguimento del titolo e' subordinato al deposito della tesi di dottorato nell'archivio d'Ateneo, che ne garantira' la conservazione e la libera consultabilita'. Il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, avverra' a cura dell'Universita'.