Art. 11.
          Diritti, doveri e incompatibilita' dei dottorandi
   1.   Il   dottorando   puo'   svolgere   attivita'   di   ricerca,
perfezionamento e formazione presso universita' o istituti di ricerca
stranieri  per  un  periodo non superiore a dodici mesi, nell'arco di
tutto  il  corso di dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei
docenti del Dottorato o della Scuola.
   2.  Il dottorando puo' svolgere nell'ambito del corso di dottorato
una  limitata  attivita' didattica, a titolo gratuito, per completare
la  propria  formazione.  E'  fatto salvo quanto previsto dal decreto
ministeriale  n.  198/2003  sulla  possibilita' di svolgere attivita'
didattica integrativa retribuita.
   3.  Fatto  salvo  il  requisito  di  cui  al  comma 7 dell'art. 5,
l'attivita'  lavorativa del dottorando e' ammessa se non interferisce
con  gli  adempimenti  previsti dal dottorato. E' comunque esclusa la
possibilita'  di  stipulare contratti di insegnamento con l'Ateneo in
corsi ufficiali.
   4.  L'iscrizione al dottorato e' incompatibile con l'iscrizione ad
altri  dottorati  presso  altre  universita'  o  istituti  di ricerca
italiani e/o stranieri (fatte salve le convenzioni di co-tutela), con
l'iscrizione  a corsi di Laurea di primo e di secondo livello, master
universitari   di   primo   e   di   secondo   livello,   scuole   di
specializzazione.   E'   fatta   salva  la  facolta'  di  sospensione
eventualmente prevista per i suddetti corsi.
   5.  Il rilascio della certificazione relativa al conseguimento del
titolo   e'   subordinato   al   deposito  della  tesi  di  dottorato
nell'archivio  d'Ateneo,  che  ne  garantira'  la  conservazione e la
libera  consultabilita'.  Il deposito presso le Biblioteche Nazionali
di  Roma  e  Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto
ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, avverra' a cura dell'Universita'.