Art. 12.
               Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni
   1. I titoli e le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate
dai   candidati   dopo   novanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle
graduatorie  ed  entro  i  2  mesi  successivi  a tale termine, salvo
eventuale  contenzioso  in  atto.  La  documentazione  potra'  essere
ritirata  o  spedita,  su  richiesta  dell'interessato  e con spese a
carico dello stesso.
   2.  Decorsi  cinque  mesi  dalla  pubblicazione delle graduatorie,
l'Universita'   non   e'   piu'   tenuta   alla   restituzione  della
documentazione suddetta.