Art. 12. Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni 1. I titoli e le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate dai candidati dopo novanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie ed entro i 2 mesi successivi a tale termine, salvo eventuale contenzioso in atto. La documentazione potra' essere ritirata o spedita, su richiesta dell'interessato e con spese a carico dello stesso. 2. Decorsi cinque mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, l'Universita' non e' piu' tenuta alla restituzione della documentazione suddetta.