Art. 4.
                        Criteri di ammissione
   1.  Si  accede  ai  corsi di dottorato di cui al precedente art. 2
previo   superamento  di  un  concorso  per  titoli,  secondo  quanto
precisato  per  ciascun  corso  di  dottorato  nelle  schede  di  cui
all'allegato «A».