Art. 5.
                       Requisiti di ammissione
   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art.
2,  senza  limitazioni  di  eta'  e  di  cittadinanza, i candidati in
possesso   di   Laurea   specialistica   o  magistrale  o  di  Laurea
dell'ordinamento  previgente  a  quello  introdotto  con  il  decreto
ministeriale   3   novembre   1999,   n.509  modificato  con  decreto
ministeriale  22  ottobre 2004, n.270, o di analogo titolo accademico
conseguito   all'estero,   preventivamente  riconosciuto  idoneo  dal
Collegio  dei  docenti  del Dottorato ai soli fini dell'ammissione al
concorso.
   2.  Per ciascun corso di dottorato, le schede allegate al presente
bando  (allegato  «A»)  specificano la tipologia del titolo di studio
richiesto  per  la  partecipazione al concorso ed eventuali ulteriori
requisiti necessari.
   3.  L'equiparazione  delle  Lauree  dell'ordinamento previgente al
decreto  ministeriale  3  novembre  1999, n.509 alle classi di Laurea
specialistica,  se  prevista nelle schede di cui all'allegato «A», e'
certificata  dall'universita'  che  ha rilasciato il titolo, ai sensi
del  decreto  ministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni e
integrazioni.
   4.  L'ammissibilita'  del  titolo  accademico estero, ai soli fini
della  partecipazione  al concorso, sara' deliberata dal Collegio dei
docenti   del  dottorato,  che  potra'  richiedere  al  candidato  di
integrare la documentazione presentata.
   5.  A  tal fine i candidati in possesso di titolo di studio estero
dovranno allegare:
   il  certificato  di  conseguimento  del  titolo con l'elenco degli
esami sostenuti, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
   la   «dichiarazione   di   valore   in   loco»,  rilasciata  dalla
rappresentanza   diplomatico-consolare  italiana  del  Paese  al  cui
ordinamento  appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da
cui  dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido per
l'iscrizione «in loco» ad un corso accademico analogo al Dottorato di
ricerca.
   In  caso  di  impossibilita'  a far pervenire la «dichiarazione di
valore in loco» entro la scadenza per la presentazione della domanda,
i  candidati  potranno allegare il modulo di cui all'allegato «C» del
presente  bando,  debitamente compilato. In tal caso, saranno ammessi
alle  prove  concorsuali  «con  riserva» e, se vincitori di concorso,
dovranno    consegnare    la   documentazione   prescritta   all'atto
dell'immatricolazione.
   6.  Salvo  quanto  disposto  nel  successivo  comma 7, i candidati
dovranno  essere  in possesso dei requisiti richiesti entro i termini
di presentazione della domanda di ammissione (25 novembre 2008), pena
l'esclusione dal concorso.
   7.  Per  beneficiare  della  borsa regionale, i vincitori dovranno
possedere,   all'atto   dell'accettazione   e  per  tutta  la  durata
dell'attivita'  di  ricerca  di cui al precedente art. 3, lo stato di
disoccupazione   o   di  inoccupazione,  come  definiti  dal  decreto
legislativo  21 aprile 2000 n. 181 modificato con Decreto Legislativo
19 dicembre 2002, n.297.
   8.  Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che
risultino  gia'  iscritti  a  corsi  di  dottorato  istituiti  presso
l'Universita' Ca' Foscari.