Art. 2.
Requisiti  di  ammissione  per  la  partecipazione  alla  valutazione
                             comparativa
   1.  Possono  presentare domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa  senza  limitazioni  di  eta' e cittadinanza, i candidati
disoccupati/inoccupati   (vedi  nota  1)     in  possesso  di  laurea
conseguita   secondo   gli   ordinamenti   antecedenti   il   decreto
ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509  «Regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei» modificato dal decreto ministeriale
270/2004  e  i candidati disoccupati/inoccupati in possesso di laurea
specialistica/magistrale  ai sensi del succitato decreto ministeriale
509/1999  ovvero  di  titolo di valore equipollente conseguito presso
Universita'  straniere.  Si  rinvia  alla  scheda  del  singolo corso
prescelto per la verifica di eventuali requisiti specifici.
   2.  I  cittadini  italiani, comunitari e stranieri, in possesso di
titolo  accademico  straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato
equipollente  ad  una  laurea  italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione  alla  valutazione comparativa, allegare alla domanda
di  ammissione  la  richiesta di riconoscimento del proprio titolo di
laurea,  corredandola  dei  documenti  utili,  tradotti e legalizzati
dalle  competenti rappresentanze diplomatico consolari italiane. Tale
riconoscimento  verra' effettuato dal collegio docenti secondo quanto
previsto  dall'art. 10 comma 2 del proprio «Regolamento interno della
scuola  di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia di
dottorato di ricerca» dell'Universita' IUAV di Venezia.
   3.  Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
svolgimento  delle  prove  previste  per  l'ammissione  al  corso  di
dottorato  con  il  conferimento  della  borsa  per la quale e' stata
presentata domanda di partecipazione.
   4.  I  candidati  vengono ammessi alla valutazione comparativa con
riserva  relativamente  all'accertamento dell'esistenza dei requisiti
richiesti dal bando.


(1) Si rimanda per lo status di disoccupazione al D. Lgs. n. 297/2002
che   attualmente   assicura   la   conservazione   dello   stato  di
disoccupazione   qualora,   eventualmente,   si  svolga  un'attivita'
lavorativa  che  procuri  un reddito annuale non superiore al reddito
minimo personale escluso da imposizione. Per determinare tale reddito
minimo   personale   si  fa  riferimento  all'imponibile  escluso  da
imposizione  che  e'  pari  a  €  4.800,00  annui  per il lavoro
autonomo  e  pari  a  €  8.000,00 annui per i rapporti di lavoro
dipendente.   Il   suddetto  reddito  annuale  personale  escluso  da
imposizione  dovra'  essere  adeguato  sulla  base delle disposizioni
fiscali   stabilite  a  livello  nazionale.  Si  perde  lo  stato  di
disoccupazione  inoltre  in  caso  di  accettazione  di un'offerta di
lavoro  a  tempo  determinato  o di lavoro temporaneo (interinale) di
durata superiore a otto mesi, o superiore a quattro mesi se si tratta
di  giovani (per "giovani" si intendono coloro che possiedono un'eta'
compresa  tra  i diciotto anni e i venticinque anni compiuti o, se in
possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni
compiuti).  In  base  al  decreto legislativo n. 297/2002 lo stato di
inoccupazione   e'   la  condizione  del  soggetto  che,  senza  aver
precedentemente  svolto  un'attivita' lavorativa, sia alla ricerca di
un'occupazione da piu' di 12 mesi o da piu' di 6 mesi, se giovani.