Art. 2. Requisiti di ammissione per la partecipazione alla valutazione comparativa 1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa senza limitazioni di eta' e cittadinanza, i candidati disoccupati/inoccupati (vedi nota 1) in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti antecedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» modificato dal decreto ministeriale 270/2004 e i candidati disoccupati/inoccupati in possesso di laurea specialistica/magistrale ai sensi del succitato decreto ministeriale 509/1999 ovvero di titolo di valore equipollente conseguito presso Universita' straniere. Si rinvia alla scheda del singolo corso prescelto per la verifica di eventuali requisiti specifici. 2. I cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione alla valutazione comparativa, allegare alla domanda di ammissione la richiesta di riconoscimento del proprio titolo di laurea, corredandola dei documenti utili, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatico consolari italiane. Tale riconoscimento verra' effettuato dal collegio docenti secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del proprio «Regolamento interno della scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia di dottorato di ricerca» dell'Universita' IUAV di Venezia. 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di svolgimento delle prove previste per l'ammissione al corso di dottorato con il conferimento della borsa per la quale e' stata presentata domanda di partecipazione. 4. I candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa con riserva relativamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dal bando. (1) Si rimanda per lo status di disoccupazione al D. Lgs. n. 297/2002 che attualmente assicura la conservazione dello stato di disoccupazione qualora, eventualmente, si svolga un'attivita' lavorativa che procuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Per determinare tale reddito minimo personale si fa riferimento all'imponibile escluso da imposizione che e' pari a € 4.800,00 annui per il lavoro autonomo e pari a € 8.000,00 annui per i rapporti di lavoro dipendente. Il suddetto reddito annuale personale escluso da imposizione dovra' essere adeguato sulla base delle disposizioni fiscali stabilite a livello nazionale. Si perde lo stato di disoccupazione inoltre in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata superiore a otto mesi, o superiore a quattro mesi se si tratta di giovani (per "giovani" si intendono coloro che possiedono un'eta' compresa tra i diciotto anni e i venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti). In base al decreto legislativo n. 297/2002 lo stato di inoccupazione e' la condizione del soggetto che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, sia alla ricerca di un'occupazione da piu' di 12 mesi o da piu' di 6 mesi, se giovani.