Art. 7.
                Determinazione delle borse di studio
   1.  La  borsa  di  studio, attribuita per un'annualita', e' pari a
euro  18.852,86  al  lordo dei contributi previdenziali, e' assegnata
previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nella  relativa  graduatoria,  di cui al precedente art. 4. In virtu'
del contenuto innovativo e del profilo professionale richiesto per lo
svolgimento  dell'attivita'  di ricerca in questione, l'importo delle
borse   F.S.E   e'   maggiore   rispetto   alle  borse  di  dottorato
istituzionali.  La  borsa  su  citata  e'  comprensiva dell'eventuale
soggiorno  all'estero  del dottorando. A parita' di merito prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue
successive modificazioni ed integrazioni.
   Ai  sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, articoli 1 e
2,  la  borsa  di  studio sara' soggetta al versamento dei contributi
della  gestione  separata  I.N.P.S.  presso  il  quale  e' necessario
presentare  domanda d'iscrizione (art. 2 comma 26 legge 8 agosto 1995
n.  335). Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili.
   2.  La  situazione economica e' data dall'Indicatore di Situazione
Economica  Equivalente  Universitario  (ISEEU)  e  dall'Indicatore di
Situazione  Patrimoniale  Equivalente  Universitario  (ISPEU)  il cui
calcolo  viene effettuato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) con
i  quali  l'Universita'  IUAV  di  Venezia  stipula  una  convenzione
d'intesa  con  la  Regione Veneto. Sul sito internet dell'Universita'
IUAV  di  Venezia  http://www.iuav.it alla pagina «studenti - diritto
allo studio» si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e il modulo per
la richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU.