Art. 7. Determinazione delle borse di studio 1. La borsa di studio, attribuita per un'annualita', e' pari a euro 18.852,86 al lordo dei contributi previdenziali, e' assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, di cui al precedente art. 4. In virtu' del contenuto innovativo e del profilo professionale richiesto per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in questione, l'importo delle borse F.S.E e' maggiore rispetto alle borse di dottorato istituzionali. La borsa su citata e' comprensiva dell'eventuale soggiorno all'estero del dottorando. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, articoli 1 e 2, la borsa di studio sara' soggetta al versamento dei contributi della gestione separata I.N.P.S. presso il quale e' necessario presentare domanda d'iscrizione (art. 2 comma 26 legge 8 agosto 1995 n. 335). Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili. 2. La situazione economica e' data dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEEU) e dall'Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (ISPEU) il cui calcolo viene effettuato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) con i quali l'Universita' IUAV di Venezia stipula una convenzione d'intesa con la Regione Veneto. Sul sito internet dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it alla pagina «studenti - diritto allo studio» si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e il modulo per la richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU.