Art. 8.
                          Incompatibilita'
   1.  Nelle  more  che  gli indirizzi espressi dal senato accademico
nella  seduta  del  15 maggio 2008 vengano recepiti nell'ambito della
revisione  del  sistema  regolamentare  e della delibera della giunta
regionale  n.  1017,  del  6  maggio  2008,  l'iscrizione ai corsi di
dottorato e' incompatibile:
    a)  con  l'iscrizione  ad  altri  corsi  di studio previsti dalla
vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari;
    b)   con  l'attribuzione  di  contratti  per  lo  svolgimento  di
attivita'  di  insegnamento  di  cui  all'art.  11-bis  dello Statuto
dell'Universita' Iuav di Venezia;
    c)  con la decadenza dello status di disoccupazione/inoccupazione
.
    d) con l'attribuzione di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite.
   2.  Se  le  cause  di  incompatibilita'  non  sono tempestivamente
rimosse  dal  dottorando  questi  decade  dal  corso. La decadenza e'
disposta d'ufficio con decreto del rettore e l'erogazione della borsa
e' revocata dalla data nella quale e' iniziata l'incompatibilita'.
   3. E' consentita l'attribuzione di contratti per lo svolgimento di
limitata   collaborazione   alla   didattica   nei  corsi  di  laurea
magistrale.  Il  limite  dell'attivita'  e' determinato dal direttore
della  scuola,  sentiti  il  coordinatore del corso di dottorato e il
preside  della facolta', purche' rientrino nel limite previsto per la
conservazione  dello status di disoccupazione/inoccupazione di cui al
d.lgs. n. 297/2002.