Art. 8. Incompatibilita' 1. Nelle more che gli indirizzi espressi dal senato accademico nella seduta del 15 maggio 2008 vengano recepiti nell'ambito della revisione del sistema regolamentare e della delibera della giunta regionale n. 1017, del 6 maggio 2008, l'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile: a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari; b) con l'attribuzione di contratti per lo svolgimento di attivita' di insegnamento di cui all'art. 11-bis dello Statuto dell'Universita' Iuav di Venezia; c) con la decadenza dello status di disoccupazione/inoccupazione . d) con l'attribuzione di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. 2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente rimosse dal dottorando questi decade dal corso. La decadenza e' disposta d'ufficio con decreto del rettore e l'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale e' iniziata l'incompatibilita'. 3. E' consentita l'attribuzione di contratti per lo svolgimento di limitata collaborazione alla didattica nei corsi di laurea magistrale. Il limite dell'attivita' e' determinato dal direttore della scuola, sentiti il coordinatore del corso di dottorato e il preside della facolta', purche' rientrino nel limite previsto per la conservazione dello status di disoccupazione/inoccupazione di cui al d.lgs. n. 297/2002.