Art. 9. Doveri dei dottorandi 1. Dell'attivita' svolta dovra' essere prodotta una relazione con cadenza almeno semestrale, che evidenzi in particolare la valutazione sul profitto di ciascun dottorando, ai fini del proseguimento del dottorato, dell'ammissione all'anno successivo e del mantenimento della borsa del medesimo. 2. E' dovere dei dottorandi assolvere agli obblighi di frequenza previsti dalle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi. 3. Il direttore della scuola, su proposta del coordinatore del corso, puo' richiedere al rettore l'esclusione dal corso del dottorando che violi uno o piu' dei doveri di cui al presente articolo. L'esclusione e' disposta con decreto del rettore. 4. Il dottorando dichiarato dal direttore della scuola, su proposta del coordinatore del corso, in posizione di fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza e' escluso di diritto dal proseguire il corso. L'esclusione e' disposta con decreto del rettore.