Art. 9.
                        Doveri dei dottorandi
   1.  Dell'attivita' svolta dovra' essere prodotta una relazione con
cadenza almeno semestrale, che evidenzi in particolare la valutazione
sul  profitto  di  ciascun  dottorando, ai fini del proseguimento del
dottorato,  dell'ammissione  all'anno  successivo  e del mantenimento
della borsa del medesimo.
   2.  E'  dovere dei dottorandi assolvere agli obblighi di frequenza
previsti dalle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi.
   3.  Il  direttore  della  scuola, su proposta del coordinatore del
corso,   puo'  richiedere  al  rettore  l'esclusione  dal  corso  del
dottorando  che  violi  uno  o  piu'  dei  doveri  di cui al presente
articolo. L'esclusione e' disposta con decreto del rettore.
   4.  Il  dottorando  dichiarato  dal  direttore  della  scuola,  su
proposta  del coordinatore del corso, in posizione di fuori corso nei
confronti  degli  obblighi  di  frequenza  e'  escluso di diritto dal
proseguire  il  corso.  L'esclusione  e'  disposta  con  decreto  del
rettore.