Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria


   Espletate  le prove di esame, la Commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
   La  votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e  del voto conseguito nella prova
orale.
   La   graduatoria   di   merito   dei   candidati,   approvata  con
provvedimento   del  Direttore  Amministrativo,  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da   ciascun  candidato,  con  l'osservanza  della  riserva  prevista
dall'art.  1  del  presente  bando  e,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze previste nel precedente art. 7.
   Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di merito tenuto
conto della riserva prevista dall'art. 1 del presente bando.
   La   graduatoria  di  merito  e'  immediatamente  efficace  ed  e'
pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona.
Dalla  data  della  pubblicazione  decorre  il  termine per eventuali
impugnative.
   La  graduatoria di merito rimane efficace per trentasei mesi dalla
data  di pubblicazione all'Albo. Entro tale data l'Amministrazione si
riserva  la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti che
si rendessero disponibili.
   Per  lo  stesso  periodo  di  tempo  l'Amministrazione si riserva,
inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per
assunzioni  a  tempo  determinato  senza  alcun  pregiudizio  per gli
interessati  rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni
a tempo indeterminato.