Art. 4.

                      Commissione esaminatrice


   La  Commissione  esaminatrice sara' nominata con provvedimento del
direttore  amministrativo  e sara' composta da un dirigente o docente
dell'Universita'  competente  nelle  materie oggetto del concorso con
funzioni  di  presidente  e  da due esperti nelle materie oggetto del
concorso,  appartenenti  al  personale  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila  (personale tecnico amministrativo e/o personale docente)
o  al  personale  di  altre Amministrazioni pubbliche. Le funzioni di
segretario  sono  svolte da un dipendente inquadrato in categoria non
inferiore alla C.
   Almeno   un  terzo  dei  posti  di  componente  della  Commissione
esaminatrice, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
   La   Commissione   esaminatrice,   nella   riunione   preliminare,
stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove
concorsuali.