Art. 4. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice sara' nominata con provvedimento del direttore amministrativo e sara' composta da un dirigente o docente dell'Universita' competente nelle materie oggetto del concorso con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso, appartenenti al personale dell'Universita' degli studi dell'Aquila (personale tecnico amministrativo e/o personale docente) o al personale di altre Amministrazioni pubbliche. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne. La Commissione esaminatrice, nella riunione preliminare, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.