Art. 6.

                        Titoli di preferenza


   I  candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  dovranno  far
pervenire  a questa Amministrazione, presso il Settore III concorsi e
selezioni,  i  documenti  che  attestano  il  possesso  dei titoli di
preferenza  a  parita' di valutazione, entro il termine perentorio di
15  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui hanno
sostenuto  il  colloquio,  pena  la mancata applicazione del relativo
beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito.
   In  alternativa  ai  documenti originali, ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  28  dicembre 2000, sara'
possibile  produrre  dichiarazione sostitutiva di certificazione. Dai
documenti,  o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,
dovra' risultare che il requisito era posseduto alla data di scadenza
del  termine  utile  per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione.
   Le   categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti o assimilati;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20)   militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla minore eta' anagrafica.