Art. 7.

           Formazione della graduatoria generale di merito


   La  Commissione esaminatrice formulera' la graduatoria generale di
merito,  ottenuta sommando i punteggi riportati nelle prove scritte e
nel   colloquio,   secondo   l'ordine   decrescente  della  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
   L'Amministrazione,   con  decreto  del  direttore  amministrativo,
accertata  la  regolarita'  degli  atti  della selezione, dichiara il
vincitore  della  selezione,  sotto  condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
   Il  predetto  decreto  di  approvazione  degli  atti, con relativa
graduatoria,  sara'  pubblicato  all'Albo ufficiale di Ateneo nonche'
sul  sito Internet, all'indirizzo www.univaq.it Di tale pubblicazione
e'  data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  -  4ª Serie speciale - «Concorsi ed Esami». Dalla data di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per eventuali
impugnative.
   La  graduatoria di merito ha una validita' temporale fissata in 36
mesi  dalla  data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale,
salvo proroghe disposte ex lege.
   Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.