Art. 7.

           Formazione della graduatoria generale di merito


   La  Commissione esaminatrice formulera' la graduatoria generale di
merito,  ottenuta sommando i punteggi riportati nelle prove scritte e
nel   colloquio,   secondo   l'ordine   decrescente  della  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
   L'Amministrazione,   con  decreto  del  Direttore  Amministrativo,
accertata  la  regolarita'  degli  atti  della selezione, dichiara il
vincitore  della  selezione,  sotto  condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
   Il  predetto  decreto  di  approvazione  degli  atti, con relativa
graduatoria,  sara'  pubblicato  all'Albo Ufficiale di Ateneo nonche'
sul    sito   Internet,   all'indirizzo   www.univaq.it/.   Di   tale
pubblicazione   e'   data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
   La  graduatoria di merito ha una validita' temporale fissata in 36
mesi  dalla  data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale,
salvo proroghe disposte ex lege.
   Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.