Art. 11.
                          Incompatibilita'
   Gli  iscritti  al  corso  di  dottorato di ricerca, titolari o non
titolari   di   borsa  di  studio,  non  possono  svolgere  attivita'
lavorative  o  di  formazione  esterne  al  Dottorato  di ricerca che
costituiscano   impedimento  al  regolare  svolgimento  del  percorso
formativo,  pena  la decadenza dal dottorato. Le attivita' esterne al
dottorato  non  potranno  comportare  la sottrazione, anche parziale,
all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del dottorato.
   Agli  iscritti  ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa  di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata dal
collegio   dei   docenti,   e'   consentito   svolgere  attivita'  di
collaborazione  per  attivita'  di  ricerca purche' la stessa rientri
nell'ambito  delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal
caso  le  borse  di  studio  sono  compatibili con eventuali compensi
derivanti  dall'attivita'  di  ricerca, ad eccezione dei compensi per
assegni  di ricerca di cui alla legge 449/97, art. 6, cosi' come sono
compatibili   con   eventuali   compensi   derivanti   da  attivita',
preventivamente  autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano
di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca
del dottorato.
   L'iscrizione   ai   corsi  di  dottorato  e'  incompatibile,  pena
l'esclusione  dal  Corso,  con  l'iscrizione  in  contemporanea  alla
seconda   laurea,  a  un  master  universitario,  ad  una  scuola  di
specializzazione,  ai  diplomi  universitari di specializzazione o ad
altro  dottorato  di  ricerca,  fatti  salvi gli accordi espliciti di
cotutela.  Ove il vincitore di un posto di dottorato, risultasse gia'
iscritto  alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master
universitario,   ad   una  scuola  di  specializzazione,  ai  diplomi
universitari  di  specializzazione o ad altro dottorato di ricerca si
impegna  a  rinunciare  alla frequenza degli stessi prima dell'inizio
del corso di dottorato.