Art. 4. Esclusioni Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) la cui domanda sia stata spedita oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia priva della firma del candidato; c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di dottorato cui si intende partecipare. d) per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»: la cui domanda sia priva dell'indicazione della linea di ricerca nell'ambito della quale intendono partecipare al dottorato; e) per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»: la cui domanda sia priva del progetto di ricerca. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al precedente comma. Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso.