Art. 4.
                             Esclusioni
   Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
    a)  la  cui  domanda sia stata spedita oltre il termine stabilito
dal presente bando;
    b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
    c)  la  cui  domanda  sia  priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
    d)  per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»:
la  cui  domanda  sia  priva  dell'indicazione della linea di ricerca
nell'ambito della quale intendono partecipare al dottorato;
    e)  per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»:
la cui domanda sia priva del progetto di ricerca.
   Ai  candidati  la  cui  domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara'   comunicata   l'esclusione   dal   concorso  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
   L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   fino
all'approvazione  della  graduatoria,  l'esclusione  dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
   Qualora  i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi  del
presente  articolo  siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il  Rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente  alla  partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
   Parimenti  sara'  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui
eventualmente  risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.