Art. 5.
              Prove d'ammissione al corso di dottorato
   Le  prove  d'esame  saranno  tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
   L'ammissione  ai  corsi  di  dottorato avviene sulla base di prove
scritte   ed   orali,  a  giudizio  insindacabile  della  commissione
giudicatrice.  Su  esplicita  proposta  del  Collegio dei docenti, le
prove  scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella
prova  orale  e'  compresa una verifica della conoscenza della lingua
straniera  o  delle lingue straniere indicate dal candidato, comunque
congruenti agli obiettivi formativi del dottorato.
   In  relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
   E'  ammesso  alla  prova  orale  il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
   La  prova  orale  si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine  di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco sottoscritto dal
Presidente  e dal Segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.