Art. 6.
    Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
   Il  Rettore  nomina  la  commissione  giudicatrice  in  base  alla
normativa vigente.
   La   commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di un
numero  di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori
universitari  di  ruolo  nell'ambito  dei  settori disciplinari degli
afferenti  al  dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di
due  esperti.  Tali  esperti  devono appartenere a universita', anche
straniere,  non  partecipanti  al  dottorato,  a strutture di ricerca
pubbliche  e private, anche straniere, e non devono essere componenti
del Collegio dei docenti.
   Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, la commissione deve
comprendere almeno un componente del settore di pertinenza di ciascun
indirizzo   indicato   nel   bando.   Le  prove  di  accesso  saranno
differenziate  per  ciascun  indirizzo.  La  graduatoria finale sara'
unica.
   Al   termine  delle  prove  d'esame,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati  nelle  singole  prove.  Il  Rettore,  con proprio decreto,
procedera' ad approvare gli atti del concorso, nominare i vincitori e
conferire le borse di studio.