Art. 7.
                   Modalita' d'iscrizione al corso
   I  candidati  che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati  nella  graduatoria  di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di
giorni   15  (quindici),  pena  decadenza,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
dovranno  inviare  al  Magnifico  Rettore - Universita' del Salento -
Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce
o  presentata  direttamente  al  Servizio Posta di questa Universita'
sito  presso  l'Edificio ex Principe Umberto in Viale Gallipoli, 49 -
73100  Lecce  -  entro  il  citato termine di giorni 15 (quindici), i
seguenti documenti:
    fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata;
    domanda  (in  bollo)  di  iscrizione  al  primo anno del corso di
Dottorato, contenente quanto segue:
     a) dichiarazione di cittadinanza;
     b)  dichiarazione  di  laurea  posseduta, con relativa votazione
finale;
     c)  dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di
ricerca presso Universita' italiane o straniere;
     d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea
o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o straniere;
     e) codice fiscale.
   Coloro  che  non  sono  vincitori  della borsa di studio conferita
dall'Universita'  sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art.  4  comma  3  della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che
sono  vincitori  delle  borse di studio finanziate da enti pubblici e
privati  che  non  coprono  le  tasse  di  iscrizione,  sono tenuti a
presentare quanto segue:
    attestazione  ISEEU  rilasciata  da  uno dei Centri di Assistenza
Fiscale  (CAF)  autorizzati  e  convenzionati  con  l'Universita' del
Salento;
    ricevuta  di  versamento  del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
    ricevuta  di  versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi  universitari,  ex  legge regionale n. 12/96, art. 16 comma 2 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Coloro   che  sono  vincitori  della  borsa  di  studio  conferita
dall'Universita'  sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art.  4  comma  3  della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che
sono  vincitori  delle  borse di studio finanziate da enti pubblici e
privati che coprono le tasse di iscrizione, ed intendono fruirne sono
tenuti a presentare:
    ricevuta  di  versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi  universitari,  ex  legge regionale n. 12/96, art. 16 comma 2 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Tutti  i  vincitori  delle  borse  di  studio,  a qualsiasi titolo
conferite, devono inoltre dichiarare:
    di  non  aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
    di  impegnarsi  a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle
esplicitamente  concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione,  per  consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato.
   In  caso  di  decadenza  o  di rinunzia di uno o piu' degli aventi
diritto  subentrano  uno  o  piu'  dei candidati non ammessi, secondo
l'ordine  della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia
si  verifichino  in data successiva all'inizio del corso, il Collegio
dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.