Art. 7. Modalita' d'iscrizione al corso I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), pena decadenza, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, dovranno inviare al Magnifico Rettore - Universita' del Salento - Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce o presentata direttamente al Servizio Posta di questa Universita' sito presso l'Edificio ex Principe Umberto in Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce - entro il citato termine di giorni 15 (quindici), i seguenti documenti: fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata; domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di Dottorato, contenente quanto segue: a) dichiarazione di cittadinanza; b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione finale; c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di ricerca presso Universita' italiane o straniere; d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o straniere; e) codice fiscale. Coloro che non sono vincitori della borsa di studio conferita dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che sono vincitori delle borse di studio finanziate da enti pubblici e privati che non coprono le tasse di iscrizione, sono tenuti a presentare quanto segue: attestazione ISEEU rilasciata da uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati e convenzionati con l'Universita' del Salento; ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato. ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli studi universitari, ex legge regionale n. 12/96, art. 16 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che sono vincitori della borsa di studio conferita dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che sono vincitori delle borse di studio finanziate da enti pubblici e privati che coprono le tasse di iscrizione, ed intendono fruirne sono tenuti a presentare: ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli studi universitari, ex legge regionale n. 12/96, art. 16 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti i vincitori delle borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, devono inoltre dichiarare: di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato di ricerca; di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori della sede del dottorato. In caso di decadenza o di rinunzia di uno o piu' degli aventi diritto subentrano uno o piu' dei candidati non ammessi, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia si verifichino in data successiva all'inizio del corso, il Collegio dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.