Art. 9.
         Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
   Ai  candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
   L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a quello
determinato     dal    decreto    del    Ministero    dell'Istruzione
dell'Universita'  e  della  ricerca  del  18  giugno  2008. La durata
dell'erogazione della borsa e' pari a quella del Corso (tre anni).
   Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.
   L'importo  della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
   Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque
per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia
o  all'estero)  possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di
soggiorno  (vitto  e  alloggio)  previa  delibera  del  collegio  dei
docenti,  su  fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al
dottorato.
   Per  il  primo  anno  le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e,  a  parita'  di  merito,  sulla  base  della valutazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma  o  l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
   I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti. I
titolari  di  borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.
   In  caso  di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento  delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere  al  Rettore  la  sospensione, comunque non superiore a un
anno,  o  l'esclusione  dal  Corso  con  motivata  decisione,  previa
verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare.
   In  caso  di  sospensione  di  durata superiore a trenta giorni la
borsa  non  puo'  essere  erogata.  In  caso di sospensione superiore
all'anno,  il  perpetuarsi  della violazione degli obblighi stabiliti
dal  collegio  dei  docenti  comporta  l'irrevocabile  esclusione dal
corso.
   Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  tranne  che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali   o   internazionali   ad   integrazione,   per  consentire
l'attivita'  di  formazione  o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
   Le  borse  di  studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.