Art. 9. Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a quello determinato dal decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della ricerca del 18 giugno 2008. La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del Corso (tre anni). Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese. Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al dottorato. Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti. I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispettino gli obblighi di frequenza. In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di svolgimento delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo' richiedere al Rettore la sospensione, comunque non superiore a un anno, o l'esclusione dal Corso con motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la borsa non puo' essere erogata. In caso di sospensione superiore all'anno, il perpetuarsi della violazione degli obblighi stabiliti dal collegio dei docenti comporta l'irrevocabile esclusione dal corso. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori della sede del dottorato. Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.