Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Per  l'ammissione  alla  selezione di cui trattasi e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
    a)  Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
    b) eta' non inferiore agli anni 18;
    c)  cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani,
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) idoneita' fisica all'impiego.
   Non  possono  partecipare  alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego  statale ai sensi
dell'art.  127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 o licenziati per
giusta causa ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 662/1996.
   I   cittadini   degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
    1)  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
    2)  essere  in  possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
    3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione
nel  caso  di eventuale titolo di studio e/o professionale conseguito
all'estero  (tale  equiparazione  dovra' essere dichiarata secondo le
modalita'  di  cui  all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001),
devono  essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
   I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
   L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato  del  Direttore Amministrativo, l'esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
   L'Universita'  del Salento garantisce pari opportunita' tra uomini
e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed il trattamento nei luoghi di
lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.