Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
   La   commissione  giudicatrice  sara'  nominata  con  decreto  del
Direttore  Amministrativo e composta da esperti di provata competenza
nelle   materie   oggetto   delle  prove,  scelti  tra  i  dipendenti
dell'Amministrazione o estranei alla stessa.
   Alla  Commissione  possono  essere  aggregati  membri aggiunti per
l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.
   Non possono far parte della Commissione, ai sensi dell'art. 35 del
decreto  legislativo  30/3/2001,  n. 165, i componenti dell'organo di
direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche
politiche  e  che  siano  rappresentanti  sindacali o designati dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali.   Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della
Commissione,  salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne,
in conformita' all'art. 57 del sopra citato decreto legislativo.
   La  Commissione adottera' preliminarmente i criteri di valutazione
ai  quali  intende  attenersi,  con  specifico riferimento al profilo
professionale richiesto.
   La  Commissione,  avra'  a disposizione complessivamente 100 punti
ripartiti nel modo seguente:
    25 punti per la valutazione dei titoli;
    25 punti per la prima prova scritta;
    25 punti per la seconda prova scritta;
    25 punti per la prova orale.
   La  Commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale
stabilira'  i  quesiti  da  sottoporre ai candidati e li inserira' in
buste  sigillate e firmate in numero superiore di un'unita' al numero
dei  candidati  ammessi. Ogni candidato mediante sorteggio scegliera'
la  busta  con i quesiti su cui vertera' la prova orale. L'ordine dei
candidati da esaminare risultera' dal sorteggio effettuato durante la
seduta di una delle due prove scritte.