Art. 8.
       Formazione e pubblicazione della graduatoria di merito
   La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
decrescente   della   votazione   complessiva  riportata  da  ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
   La  votazione  complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  valutazione  dei  titoli,  nelle  prove  scritte e nella prova
orale. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria  di  merito  formata secondo i criteri sopra specificati,
fatta salva la riserva di cui all'art. 1 del presente bando.
   La  graduatoria  di  merito,  approvata  con decreto del Direttore
Amministrativo  di  questo  Ateneo,  e' immediatamente efficace ed e'
affissa   all'Albo  Ufficiale  dell'  Universita'  nonche'  sul  sito
Internet,    all'indirizzo:    www.unile.it/ateneo/bandi concorsi   -
concorsi pubblici a tempo indeterminato.
   Dell'avvenuta  affissione viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data  della  pubblicazione  di  detto  avviso decorrono i termini per
eventuali impugnative.
   La graduatoria di merito rimane efficace per un periodo di 24 mesi
dalla data della sopra citata pubblicazione.