Art. 7.
                   Preferenze a parita' di merito
   I  candidati  che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  i  titoli di preferenza alla nomina, in quanto appartengono a
una  delle  categorie  previste dall'art. 5, comma quarto,del decreto
del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni  o  alle  categorie  riservatarie di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono
tenuti  a  presentare  o a far pervenire entro e non oltre il termine
perentorio  di  giorni  quindici  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale, i relativi
documenti,  in  carta semplice, in originale o copia autentica, con i
quali  si certifichi altresi' il possesso del suddetto requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
   I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale  accettante. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in
cui  le  pubbliche  amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
   A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il
concorso;
    18)  i  coniugati  ed  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili.
   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla minore eta'.