Art. 8. Formazione e pubblicazione della graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, nelle prove scritte e nella prova orale. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata secondo i criteri sopra specificati. La graduatoria di merito, approvata con decreto del Direttore Amministrativo di questo Ateneo, e' immediatamente efficace ed e' affissa all'Albo Ufficiale dell' Universita' nonche' sul sito Internet, all'indirizzo: http://www.unile.it/ateneo/bandi_concorsi - concorsi pubblici a tempo indeterminato. Dell'avvenuta affissione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data della pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per un periodo di ventiquattro mesi dalla data della sopra citata pubblicazione.