Art. 10. Conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita Commissione costituita in conformita' all'art. 8 del «Regolamento per la istituzione delle Scuole di dottorato e dei Corsi di dottorato di ricerca» dell'Ateneo di Messina del 21 febbraio 2007 e successive modifiche. L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta. Il titolo e' conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. I corsi di dottorato di ricerca o i loro indirizzi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del piano di intemazionalizzazione del sistema universitario ex art. 10 decreto ministeriale n. l15 dell'8 maggio 2001, si svolgeranno secondo le modalita' stabilite nelle rispettive convenzioni. Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, sara' riconosciuto e spendibile nei Paesi partecipanti al progetto. Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le strutture estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.