Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   Il   titolo  di  Dottore  di  Ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
Commissione costituita in conformita' all'art. 8 del «Regolamento per
la  istituzione delle Scuole di dottorato e dei Corsi di dottorato di
ricerca»  dell'Ateneo  di  Messina  del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
   L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
   Il   titolo   e'   conferito   dal   Rettore   che,   a  richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento. I corsi di dottorato
di  ricerca o i loro indirizzi ammessi al cofinanziamento nell'ambito
del  piano di intemazionalizzazione del sistema universitario ex art.
10  decreto  ministeriale  n.  l15 dell'8 maggio 2001, si svolgeranno
secondo le modalita' stabilite nelle rispettive convenzioni.
   Il  titolo  di  dottore  di  ricerca, che si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  sara' riconosciuto e spendibile nei
Paesi partecipanti al progetto.
   Le  disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente  alla  stipula  delle  convenzioni  con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.