Art. 7. Iscrizione al corso E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a master di primo e secondo livello. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. Tale disposizione non si applica ai laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea. I candidati ammessi ai Corsi di Dottorato, con o senza borsa, dovranno iscriversi entro il termine perentorio di giorni dieci che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web dell'Ateneo. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata come rinuncia al posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria. La domanda di iscrizione dovra' essere presentata, compilando il modulo predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito insieme alla graduatoria, alla Divisione Dottorati di questa Universita', Piazza Pugliatti 1 - 98100 Messina, corredata della sottoelencata documentazione: 1) Dichiarazione dalla quale risulti: a) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la durata del corso degli studi, la votazione ottenuta e l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede equipollenza) conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; b) di non essere iscritto ad altro corso di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale, ad altri corsi di dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master di primo e secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio e per l'intera durata del corso di dottorato. c) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico (se dipendente specificare l'Amministrazione). Qualora sia assegnatario di borsa di studio: di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di dottorato; di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore all'importo indicato nel successivo art. 8. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso lo stato estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato. I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti di enti pubblici e privati, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in soprannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. 2) Fotocopia del documento di identita' debitamente firmata in corso di validita'. 3) Fotocopia del codice fiscale.