Art. 15. Documentazione 1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere i seguenti atti relativi ai candidati: a) estratto della documentazione di servizio previsto dall'art. 14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, da redigersi a cura dell'Ente/Reparto di ultima appartenenza degli stessi. Tale estratto, per i volontari in servizio, deve essere chiuso alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso; b) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; d) dichiarazione del casellario giudiziale; e) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare. 2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti definitivi devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai reparti di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono, inoltre, far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, l'attestato indicato nel predetto art. 1, comma 3. 4. I documenti di cui al comma 1 devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. I documenti di cui ai commi 2 e 3 si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.