Art. 15.
                           Documentazione
   1.  Il  Centro  di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
anche  avvalendosi  del  Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente  (ovvero  del  locale  Comando  Regionale della Guardia di
finanza,  per  i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere i seguenti
atti relativi ai candidati:
    a)  estratto  della documentazione di servizio previsto dall'art.
14-quater,  comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive  modificazioni,  da  redigersi a cura dell'Ente/Reparto di
ultima  appartenenza  degli stessi. Tale estratto, per i volontari in
servizio,  deve  essere chiuso alla data di scadenza di presentazione
della domanda di partecipazione al presente concorso;
    b)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    d) dichiarazione del casellario giudiziale;
    e) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in  servizio  militare  o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva  o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
   2.  I  candidati  giudicati  idonei  al termine degli accertamenti
definitivi  devono  presentare  direttamente o far pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ai reparti di cui all'art. 3,
commi  1,  2  e  3,  entro  venti  giorni dalla data di comunicazione
dell'idoneita'  stessa,  i  certificati  rilasciati  dalle competenti
autorita'  su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono  ai  candidati  i  titoli  preferenziali  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   3.  I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all'art.
1,  comma 3, devono, inoltre, far pervenire al Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data
di  comunicazione  dell'esito  del concorso, l'attestato indicato nel
predetto art. 1, comma 3.
   4.  I documenti di cui al comma 1 devono essere di data posteriore
a   quella  di  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
   5.  I  documenti  di cui ai commi 2 e 3 si considerano prodotti in
tempo  utile,  anche  se  spediti  a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  entro  il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   6.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.